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D.Lvo 08/07/2003 n. 1885. Su richiesta di ciascuna associazione internazionale di imprese ferroviarie o impresa ferroviaria il gestore dell'infrastruttura presta, ove disponibili, i seguenti servizi complementari a) corrente di trazione b) preriscaldamento treni passeggeri c) fornitura di combustibile e ogni altro servizio fornito presso le infrastrutture a cui è consentito l'accesso. 6. Il gestore dell'infrastruttura può, su espressa richiesta delle associazioni internazionali di imprese ferroviarie o delle imprese ferroviarie, fornire, ove disponibili, i seguenti servizi ausiliari 7. Se i servizi di cui ai commi 2, 5 e 6 sono offerti da un unico fornitore o comunque non sono offerti in regime di concorrenza, devono essere forniti a prezzi commisurati al costo di fornitura e sulla base del livello di utilizzo effettivo. Se gli stessi servizi sono offerti in regime di concorrenza, devono essere forniti a prezzi di mercato. 8. L'accesso e la prestazione di servizi connessi con attività ferroviarie nei porti indicati all'allegato I della direttiva 2001/12/CE, che servono o potrebbero servire più di un cliente finale, sono forniti a tutte le imprese ferroviarie in maniera non discriminatoria e le richieste da parte delle imprese ferroviarie possono essere soggette a restrizioni soltanto se esistono alternative valide a condizioni di mercato. 9. La definizione delle linee guida generali di regolazione, relative alla produzione ed all'acquisto dei servizi di cui al presente articolo, con particolare riguardo ai servizi di manovra ed alla disciplina di effettuazione degli stessi in autoproduzione, da parte delle imprese ferroviarie, deve essere contenuta nel Decreto ministeriale di cui all'articolo 1, comma 11. Nel prospetto informativo della rete, di cui all'articolo 13, dovranno essere contenute le procedure specifiche di attuazione relative alla produzione e acquisto dei servizi di cui al presente articolo. Nota all'art. 20: -Per la direttiva n. 2001/12/CE e l'allegato I vedi note all'art. 3. Art. 21. Sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario 1. Al fine di ridurre al minimo le disfunzioni conseguenti ad eventuali perturbazioni arrecate alla circolazione dei treni, il gestore dell'infrastruttura adotta, entro il 31 dicembre 2004, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e secondo quanto stabilito dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, un apposito sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario, che può prevedere la possibilità sia di comminare sanzioni agli utilizzatori della rete che arrecano tali perturbazioni, sia di erogare compensazioni agli utilizzatori della rete danneggiati da tali perturbazioni, sia di erogare forme di premio per gli utilizzatori della rete che si distinguono per l'aver effettuato prestazioni superiori a quelle previste dai rispettivi contratti di accesso all'infrastruttura. 2. I principi di base del sistema di controllo delle prestazioni di cui al presente articolo si applicano all'intera rete gestita dal gestore dell'infrastruttura. Assegnazione della capacità di infrastruttura Art. 22. Diritti connessi alla capacità 1. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria è il soggetto preposto all'assegnazione della capacità di infrastruttura ferroviaria. 2. Il gestore dell'infrastruttura ferroviaria, procede alla ripartizione della capacità, garantendo che a) la capacità sia ripartita su base equa, non discriminatoria e nel rispetto dei principi stabiliti dal successivo art. 27 b) la ripartizione della capacità consenta un utilizzo efficace e ottimale dell'infrastruttura ferroviaria. 3. La capacità di infrastruttura assegnata ad un richiedente non può essere trasferita a pena di nullità ed ogni violazione ha come conseguenza l'esclusione da una nuova assegnazione di capacità, nell'ambito della programmazione dell'orario di servizio immediatamente successivo. L'utilizzo della capacità da parte di un'impresa ferroviaria al fine di svolgere attività di trasporto per conto di un richiedente che non è un'impresa ferroviaria o un'associazione internazionale di imprese ferroviarie, non è considerato un trasferimento. 4. Il diritto di utilizzare capacità specifiche di infrastruttura sotto forma di tracce orarie può essere concesso per una durata massima non superiore alla vigenza di un orario di servizio. 5. Il gestore dell'infrastruttura e un richiedente possono, tuttavia, concludere un accordo quadro, a norma dell'articolo 23, per l'utilizzo di capacità sull'infrastruttura ferroviaria interessata per un periodo superiore a quello di vigenza di un orario di servizio ed a partire dal primo orario di servizio utile, compatibilmente con le procedure individuate per l'assegnazione di capacità nell'articolo 27 e nel prospetto informativo della rete. 6. I diritti ed obblighi rispettivi del gestore dell'infrastruttura e dei richiedenti in materia di assegnazione della capacità sono definiti in sede contrattuale, con modalità individuate nel prospetto informativo della rete di cui all'articolo 13. 1. Nel rispetto degli articoli 81, 82 e 86 del Trattato istitutivo dell'Unione europea, l'accordo quadro di cui all'articolo 22, comma 5, specifica le caratteristiche della capacità di infrastruttura richiesta dal richiedente e a questo offerta per un periodo di norma superiore alla vigenza di un orario di servizio ed a partire dal primo orario di servizio utile, compatibilmente con le procedure individuate per l'assegnazione di capacità nell'articolo 27 e nel prospetto informativo della rete. L'accordo quadro non specifica il dettaglio delle tracce orarie richieste, ma mira a rispondere alle legittime esigenze commerciali del richiedente. 2. Gli accordi quadro non devono ostacolare l'utilizzo dell'infrastruttura in questione da parte di altri richiedenti o servizi. A tale fine, con riferimento a ciascuna tratta o linea ferroviaria, la quota massima di capacità acquisibile da un singolo richiedente per mezzo di un accordo quadro avente vigenza superiore ad un anno, non può essere superiore al limite che sarà fissato con il Decreto ministeriale di cui all'articolo 17, comma 11. 3. Sono ammesse modifiche o limitazioni dell'accordo quadro purchè finalizzate a consentire un migliore utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria. 4. L'accordo quadro può prevedere sanzioni per il caso di modifica o di cessazione dello stesso. 5. Gli accordi quadro sono conclusi di regola per un periodo di cinque anni. In casi specifici è ammessa una durata maggiore o minore. Un periodo superiore ai cinque anni, e comunque non superiore a dieci anni, è motivato dall'esistenza di contratti commerciali specifici, connessi ad investimenti o rischi di particolare rilievo, strettamente connessi all'utilizzazione della capacità acquisita con l'accordo quadro. 6. Nel rispetto della riservatezza commerciale, gli aspetti generali di ogni accordo quadro sono comunicati a tutte le parti interessate. 7. Se il richiedente di un accordo quadro non è un'impresa ferroviaria o un'associazione internazionale di imprese ferroviarie, esso dovrà indicare in tempo utile al gestore dell'infrastruttura le imprese ferroviarie o le associazioni internazionali di imprese ferroviarie che effettueranno per suo conto, almeno per il primo anno di vigenza dell'accordo medesimo, i servizi di trasporto relativi alla capacità acquisita con tale accordo quadro. A tali fini dette imprese ferroviarie o associazioni internazionali d'imprese ferroviarie procedono, ai sensi dell'articolo 24, alla richiesta di assegnazione di capacità specifiche, sotto forma di tracce orarie, e successivamente alla stipula del contratto con il gestore dell'infrastruttura, secondo le procedure previste negli articoli 22 e 25 e nel prospetto informativo della rete. 8. Il gestore dell'infrastruttura può stabilire per i richiedenti condizioni volte a tutelare le sue legittime aspettative circa le future entrate e l'utilizzo dell'infrastruttura. Tali condizioni devono essere congrue, trasparenti e non discriminatorie. Esse sono pubblicate, nell'ambito dei principi di assegnazione della capacità, nel prospetto informativo della rete e ne è informata la Commissione europea. 9. Le condizioni di cui al comma precedente riguardano esclusivamente la prestazione di una garanzia finanziaria, di livello congruo e proporzionale al livello di attività previsto dal richiedente, e l'assicurazione dell'idoneità a presentare offerte conformi in vista dell'ottenimento della capacità di infrastruttura. Le regioni e le province autonome, fermo restando l'impegno ad utilizzare comunque la capacità richiesta, sono esentate dalla prestazione di garanzia finanziaria. Nota all'art. 23: -Gli articoli 81, 82 e 86 del trattato della Comunità europea, così recitano: «Art. 81 (ex art. 85). 1. Sono incompatibili con il mercato comune e vietati tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri e che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza all'interno del mercato comune ed in particolare quelli consistenti nel a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre condizioni di transazione b) limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico o gli investimenti c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento d) applicare, nei rapporti commerciali con gli altri contraenti, condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, così da determinare per questi ultimi uno svantaggio nella concorrenza e) subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi. 2. Gli accordi o decisioni, vietati in virtù del presente articolo, sono nulli di pieno diritto. 3. Tuttavia, le disposizioni del paragrafo I possono essere dichiarate inapplicabili: a qualsiasi accordo o categoria di accordi fra imprese, a o a promuovere il progresso tecnico o economico, pur riservando agli utilizzatori una congrua parte dell'utile che ne deriva, ed evitando di a) imporre alle imprese interessate restrizioni che non siano indispensabili per raggiungere tali obiettivi b) dare a tali imprese la possibilità di eliminare la concorrenza per una parte sostanziale dei prodotti di cui trattasi.». «Art. 82 (ex art. 86). È incompatibile con il mercato comune e vietato, nella misura in cui possa essere pregiudizievole al commercio tra Stati membri, lo sfruttamento abusivo da parte di una o più imprese di una posizione dominante sul mercato comune o su una parte sostanziale di questo. Tali pratiche abusive possono consistere in particolare a) nell'imporre direttamente od indirettamente prezzi d'acquisto, di vendita od altre condizioni di transazione non eque b) nel limitare la produzione, gli sbocchi o lo sviluppo tecnico a danno dei consumatori c) nell'applicare nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza d) nel subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti di prestazioni supplementari, che, per loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun nesso con l'oggetto dei contratti stessi.». «Art. 86 (ex art. 90) 1. Gli Stati membri non emanano nè mantengono, nei confronti delle imprese pubbliche e delle imprese cui riconoscono diritti speciali o esclusivi, alcuna misura contraria alle norme del presente trattato, specialmente a quelle contemplate dagli articoli 12 e da 81 a 89 inclusi. 2. Le imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale o aventi carattere di monopolio fiscale sono sottoposte alle norme del presente trattato, e in particolare alle regole di concorrenza, nei limiti in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, in linea di diritto e di fatto, della specifica missione loro affidata. Lo sviluppo degli scambi non deve essere compromesso in misura contraria agli interessi della comunità. |
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